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Ordinanza n. 1/2026/SAL - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica. Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza del Presidente della Regione di data 15.06.2026

Data :

17 giugno 2026

Categorie:
Salute
Ordinanza n. 1/2026/SAL - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica. Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole
Municipium

Descrizione

Si pubblica di seguito l'Ordinanza n. 1/2026/SAL del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ad oggetto Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica. Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.

La sopra citata Ordinanza vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 16 giugno e fino al 15 settembre 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone
interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Per le lavorazioni all’aperto e quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, è raccomandato il rispetto delle citate Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2026, 12:54

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